Lauree straniere

Base giuridica del riconoscimento del diploma

Riconoscimento dei diplomi accademici: il riconoscimento reciproco dei diplomi di istruzione superiore (specialistici) per quanto riguarda il proseguimento degli studi.

Da base giuridica per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri, che è di competenza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, si trova nell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e l'UE (FMPA).

Ma anche nella Convenzione AELS riveduta del 21 giugno 2001, nell'Ordinanza sulla formazione professionale svizzera del 19 novembre 2003 e nell'Ordinanza sulla promozione e il coordinamento della formazione superiore del 23 novembre 2016 (V-HFKG), così come in diversi accordi bilaterali con altri paesi.

Riconoscimento delle qualifiche professionali

La FMPA e la Convenzione AELS regolano il riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini della Svizzera e degli Stati dell'UE/AELS che desiderano esercitare una professione regolamentata.

Accordi bilaterali

La Svizzera conclude anche accordi bilaterali con alcuni paesi selezionati che prevedono un ulteriore riconoscimento reciproco facilitato di alcune qualifiche.